Il contributo è concesso per interventi su immobili privati già esistenti i cui progetti sono stati presentati entro la data dell'11 agosto 1989 (Edifici Ante 1989) ove risiedono disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti e su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai disabili.
Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su parti comuni di un edificio (ad esempio: ingresso di un condominio) oppure immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (ad esempio: all'interno di un appartamento).
Il contributo può essere erogato per una singola opera (ad esempio: realizzazione di una rampa) oppure un insieme di opere connesse funzionalmente cioè una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio: portone di ingresso troppo stretto e scale, che impediscono l'accesso a soggetto non deambulante).